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Sequestro “per equivalente”: si estende illimitatamente anche a retribuzioni e pensioni?








Con una recentissima decisione (la n. 17882 del 24 febbraio 2022) le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno risolto un'annosa questione, da sempre oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale. Più in particolare, il Supremo Consesso è stato chiamato a pronunciare sulla possibilità di estendere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” oltre i limiti imposti dall’art. 545 cpc in sede di pignoramento delle somme che spettano come trattamento retributivo o pensionistico, laddove quest'ultima disposizione, è bene ricordarlo, stabilisce il divieto di superare il quinto dell’importo.


La vicenda processuale.

Per comprendere la reale portata della complessa questione di diritto, occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda processuale portata al vaglio della Corte regolatrice.

Il Gip presso il Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, dopo aver disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore equivalente al profitto del reato tributario per cui si procedeva, rigettava la successiva istanza degli interessati finalizzata ad ottenere la restituzione di una parte delle giacenze oggetto del provvedimento ablatorio, trattandosi, secondo le loro ragioni, di emolumenti corrisposti a titolo di retribuzione e, pertanto, pignorabili nei ristretti limiti di cui al codice di procedura civile.

Avverso l’ulteriore ordinanza reietteva del Tribunale ascolano, chiamato a deliberare in funzione di giudice dell'appello cautelare, veniva interposto ricorso per cassazione a fronte del quale la terza Sezione Penale, rilevato che la questione, circa l’applicabilità o meno al sequestro preventivo della disposizione civilistica, era oggetto di un irrisolto contrasto giurisprudenziale, lo rimetteva dinanzi alle Sezioni Unite.


Le due tesi.

In ordine alla questione che colora lo sfondo della vicenda, si contendono il campo due orientamenti, il cui disposto ha un enorme impatto nel concreto, posto che alla condivisione dell'un verso o dell'altro, corrisponde l'ablazione o meno di retribuzioni e pensioni, sebbene nel limite stabilito dall'art. 545 cpc.

Difatti, il primo stabilisce che possa essere confiscata, e dunque sequestrata in via cautelare, anche questo denaro, sul presupposto che la norma in ordine alla “limitata pignorabilità” sarebbe riferibile esclusivamente ai rapporti tra privati e, per questa via, estranea all’interesse pubblicistico che, invece, sottende il sequestro strumentale alla confisca di valore (ex plurimis, Cass Pen Sez. 2, sent. n. 16055 del 2.10.2019).

A questo indirizzo, si contrappone quello che, al contrario, vuole “il limite” sempre applicabile, dal momento che l’intero ordinamento processuale – quindi anche e soprattutto il particolare strumento ablatorio utilizzato – soggiace alla “regola generale” per cui i trattamenti retributivi e pensionistici vanno più correttamente ricondotti nell'alveo dei diritti inviolabili della persona, protetti dalla nostra Costituzione tramite il disposto contenuto nell’art. 2 (su tutte, Cass Pen Sez. 2, sent. n. 15795 del 10.02.2015).


La risposta fornita dalle Sezioni Unite Penali.

Chiamato a risolvere il contrasto, il Massimo Consesso ha aderito al secondo dei due orientamenti: in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti, attesa la riconducibilità degli stessi all’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

In attesa delle motivazioni, è indiscutibile che la decisione appaia il naturale epilogo della sempre più avvertita necessità di prediligere, tra due diverse, quella capace di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie sotto esame.


Avv. Attilio Martiniello Partner Sole 24 Ore e Avv. Gerardo Di Martino Partner Studio Legale Martiniello

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