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La confisca è possibile anche per sproporzione

Una delle più rilevanti novità introdotte dal 24 dicembre 2019 è l’estensione della cosiddetta confisca per sproporzione e del preventivo sequestro in presenza di alcuni reati tributari. Sono interessati a questa grave misura i reati di utilizzo ed emissione di fatture false (superiore a 200mila euro), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (se l’imposta evasa supera i 100mila euro) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nel caso di importi superiori a 100mila euro. Viene così introdotta la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. In sostanza sinora il sequestro preventivo sin dalle fasi delle indagini preliminari finalizzato alla futura confisca, riguardava il prodotto o il profitto del reato (l’ammontare dell’evasione), nell’ottica di riprendersi dal reo ciò che avesse sottratto all’erario con la commissione del reato tributario. Ora, in aggiunta, vi sarà la possibilità di sequestrare e poi, in caso di condanna, confiscare, anche ciò che appare sproporzionato rispetto a quanto dichiarato e all’attività economica svolta. Si trasferisce sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della liceità della loro provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (per tutte Sezioni unite 17 dicembre 2003 e 36499/2018). È evidente che con i reati tributari occorre comprendere in che modo gli investigatori prima, e il Pm dopo, riescano a distinguere la posizione della società, che normalmente commette la violazione fiscale, rispetto a quello della persona fisica (rappresentante legale) che invece commette il reato. Per comprendere la severità di questa nuova previsione va ricordato che essa trova origine nel contrasto alla criminalità organizzata per aggredire la ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell’accumulazione illecita in base ad una presunzione legale. Viene cosi meno il nesso di pertinenzialità o di continenza che ordinariamente deve sussistere tra beni sequestrati e reato. In merito alla giustificazione della provenienza dei beni l’interessato potrà evidenziare che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, a condizione però che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. Si potrà pertanto verificare che: l’evasione da cui trae origine il reato tributario giustifichi anche la sproporzione con la conseguenza che estinguendo il relativo debito tributario in qualche modo si prevenga anche l’eventuale sequestro/confisca per sproporzione; al contrario, l’obbligazione tributaria relativa al fatto costituente delitto non sia di ammontare tale da poter anche giustificare la rilevata sproporzione e quindi occorrerà individuare altre modalità di estinzione ai fini fiscali di tali differenze per evitare il sequestro e la successiva confisca. La nuova misura riguarda i reati commessi successivamente al 24 dicembre 2019

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