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Ente responsabile per la caduta del custode utilizzato come operaio

Aggiornamento: 23 feb 2022


Via libera alla condanna dell’ente, in base al Dlgs 231/2001, per la caduta dal ponteggio del dipendente assunto come custode e impiegato in lavori edili.

L’interesse delle società, in relazione alla condotta colposa del legale rappresentante é, infatti, rappresentato dal risparmio di spesa che deriva dall’aver utilizzato un lavoratore, assunto con un diverso contratto, per mansioni che richiedono un’adeguata formazione.

La Corte di Cassazione (sentenza 5869) pur constatando la prescrizione delle sanzioni amministrative, conferma la corretta lettura dei giudici di merito sulla responsabilità amministrativa dell’ente.

I giudici di legittimità, rispetto alla prescrizione, ricordano che l’illecito amministrativo si prescrive entro cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto. Con la possibilità di interrompere la prescrizione contestando la “violazione” 231 all’ente con citazione in giudizio. Citazione che, nel caso esaminato, era avvenuta fuori tempo massimo.

La Suprema corte sul punto accoglie dunque il ricorso della società, contro la decisione della Corte d’Appello che aveva considerato la richiesta di rinvio a giudizio del legale rappresentante utile ad interrompere la prescrizione. Un errore commesso dalla Corte territoriale, visto che l’atto riguardava il diverso processo penale a carico del manager e dunque non era valido per fermare gli orologi della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza, nel caso della società.

Detto questo però la Cassazione conferma la responsabilità.

I giudici respingono la diversa lettura dei fatti fornita dalla ricorrente, secondo la quale il custode sarebbe caduto dalla scale, prive di corrimano, mentre portava un caffè. E non dall’impalcatura - come emerso dalle testimonianze - perché si era spezzata la pedana di metallo, cosa tra l’altro, secondo la difesa, impossibile in base ai principi della fisica molecolare. A dimostrarlo c’era una macchia di caffè sulle scale, mentre nel corso del sopralluogo dopo l’incidente, non era stata trovata nessuna impalcatura.

In più, ai fini della 231, serviva la prova di un vantaggio per l’ente che, nello specifico, mancava.

Eccezioni che non passano. Nel processo penale era stato accertato che la caduta era stata determinata dallo spostamento dell’asse e non dalla rottura. La conseguenza erano state le gravissime lesioni provocate al dipendente assunto come custode e impiegato, senza alcuna formazione né attrezzature adatte, per dipingere la facciata dall’impresa. Proprio nelle sue funzioni, svolte con un contratto meno oneroso, sta il risparmio di spesa conseguito dall’ente e dunque il suo vantaggio.

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