I controlli sulle dichiarazioni fiscali presentate dopo il 24 dicembre 2019 in caso di constatazione di illeciti penali tributari si caratterizzano anche per le nuove sanzioni. Il Dl 124/2019 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per i delitti fiscali più gravi.

Vi rientra innanzitutto la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per imponibili superiori a 100mila euro, sanzione pecuniaria fino a 500 quote, per quelli inferiori si va fino a 400 quote.

Vi rientrano poi: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (sanzione pecuniaria fino a 500 quote); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (sopra i 100mila euro, sanzione fino a 500 quote, al disotto fino a 400 quote); occultamento o distruzione di documenti contabili (fino a 400 quote); sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (fino a 400).

Violazioni Iva Nel 2020 (direttiva Ue sulla tutela degli interessi finanziari) la responsabilità è stata ancora estesa a dichiarazione infedele Iva, omessa dichiarazione Iva e indebita compensazione Iva.

Ma queste fattispecie devono essere caratterizzate da transnazionalità (cioè commesse anche nel territorio di altro Stato Ue) e dall’evasione Iva non inferiore ai 10 milioni.

Sono punite con: le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo.

In caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il pm annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica va incontro ad una pena detentiva; la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote, a seconda del reato.

Il valore della quota può variare da 258 euro a 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo di euro 619.600 (400 quote x 1.549,00 euro) ovvero di euro 774.500 (500 quote x 1.549,00 euro).

Se l’ente ha conseguito un profitto rilevante, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo, con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro (619.000 + 1/3) e per quelli fino a 500 quote la sanzione giungerà fino a 1.032.666 euro (774.500+1/3).